Il credito IVA dell’esportatore – Gruppo IVA

Per il terzo capitolo della serie di articoli di TradeCube dedicati al credito IVA per esportazione, parliamo di gruppo IVA. Dopo aver trattato i temi della pianificazione e del rimborso, continuiamo ad affrontare una problematica condivisa da molti esportatori, che si trovano in una situazione di credito IVA strutturale

Se siamo un gruppo di imprese, è possibile che alcune di esse siano a debito di IVA mentre altre accumulino crediti consistenti. Ciò può accadere non solo nell’ambito di grandi gruppi societari, ma anche di gruppi di PMI di modeste dimensioni, comprendenti anche imprenditori individuali e società di persone.

Ipotizziamo ad esempio il caso di due imprese tra le quali esista un vincolo finanziario che svolgano l’attività, rispettivamente, di produttore e distributore per l’estero. Il distributore sarà verosimilmente sempre a credito di IVA mentre il produttore, che vende in Italia alla stessa distributrice e/o ad altri clienti, potrebbe avere una posizione stabilmente a debito.

Il titolo V-bis del DPR 633/72, con effetto dal 2019, istituisce la figura del “gruppo IVA”,che è un unico soggetto passivo comprendente più società che condividono un vincolo finanziario, economico e organizzativo. 

In questo articolo non intendiamo procedere ad un’analisi tecnica della normativa, ma semplicemente individuarne i punti salienti perché il gruppo che si trovasse in questa situazione possa avere gli elementi per valutare se valga la pena approfondire questa opportunità.

Il vincolo finanziario, economico e organizzativo

L’esistenza del vincolo finanziario (cosa che implica la presunzione dell’esistenza del vincolo economico ed organizzativo), si ritiene sussistente se:

  • Tra detti soggetti esiste un rapporto diretto o indiretto di controllo
  • I soggetti sono controllati direttamente o indirettamente da un unico soggetto

Sussistendo i vincoli previsti dalla Legge alla data del 1 luglio, è possibile optare per il gruppo IVA entro il 30 settembre, con effetto dall’anno successivo e con obbligo triennale.

Con l’opzione verrà individuato un“rappresentante di gruppo”, al quale verrà attribuito un nuovo numero di partita IVAche dovrà essere utilizzato per compiere tutte le operazioni attive e passive, che confluiranno in un unico “conto IVA”, mentre le operazioni tra i soggetti appartenenti al gruppo saranno considerate prive di rilevanza ai fini dell’imposta.

Il plafond maturato dalle società partecipanti al gruppo IVA potrà essere utilizzato nella gestione di gruppo, mentre salvo eccezioni il credito IVA maturato da ciascuna società prima della gestione di gruppo non potrà essere attribuito al gruppo IVA, ma dovrà essere chiesto a rimborso o compensato dalle singole società.

Il “rappresentante di gruppo” è a tutti gli effetti un soggetto autonomo ai fini IVA, ciò comporta che:

  • L’eventuale credito IVA di grupponon potrà essere utilizzato in compensazione con altri tributi dai soggetti partecipanti, ma potrà essere riportato o chiesto a rimborso solo dal gruppo IVA stesso
  • L’eventuale debito IVA del grupponon potrà essere estinto tramite compensazione con crediti vantati dai partecipanti per altri tributi/contributi

Il team di TradeCube® è in grado di definire se il gruppo ha le caratteristiche per poter esercitare l’opzione e l’effettiva convenienza della stessa, tenendo conto della specificità delle singole situazioni.

Disclaimer: The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances. Il contenuto di questo articolo ha lo scopo di offrire informazioni orientative alle imprese. Vi invitiamo a chiedere una consulenza specialistica relativamente alla Vostra situazione specifica.

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