Operare all’estero — in Svizzera, nell’Unione Europea o nello Spazio Economico Europeo — comporta spesso l’obbligo di aprire una posizione IVA locale. Che si tratti di installazioni, prestazioni di servizi o forniture con posa, le normative fiscali dei singoli paesi impongono adempimenti precisi, diversi da Paese a Paese. TradeCube supporta le imprese italiane in questo percorso, affidandosi a esperti fiscali locali per gestire registrazioni.
Servizi di appresentanza e identificazione IVA nella UE, in Svizzera e nello Spazio Economico Europeo
Operatività in Svizzera
Tutte le imprese che effettuano prestazioni sul territorio svizzero e realizzano una cifra d’affari mondiale di almeno 100.000 CHF, sono, a partire dal 1° gennaio 2018, obbligatoriamente assoggettate all’IVA. L’obbligo vige anche per un solo giorno e per un solo CHF di fatturato in Svizzera, salvo rare eccezioni. L’esportatore di beni, che svolge il servizio di installazione/posa sul territorio svizzero -in proprio o tramite terzi- deve assolvere anche l’IVA all’importazione.
Operatività nello Spazio Economico Europeo
I paesi appartenenti allo Spazio Economico Europeo (Norvegia, Islanda e Liechtenstein) applicano la direttiva UE sul distacco (PWD), ma non la Direttiva IVA. In questi paesi esiste l’IVA, ma le regole di assoggettamento sono completamente diverse dalle nostre, e prevedono l’obbligo generalizzato di rappresentanza IVA, salvo poche eccezioni ed esenzioni. Come per la Svizzera, chi esporta beni, per i quali effettua anche l’installazione, generalmente assume anche la veste di importatore.
Operatività nell’Unione Europea
In Unione Europea la situazione è solo in apparenza più semplice. In Italia vige la cd. “regola del committente”, in base alla quale non assoggettiamo a IVA le nostre fatture se il committente non è italiano. Ma questa regola si basa sul fatto la normativa IVA è armonizzata, e che quindi il nostro cliente assolva direttamente l’IVA nel proprio paese con la formula del “reverse charge”. Che è la stessa cosa che facciamo noi quando riceviamo una fattura da un fornitore estero o UE.
Non sempre il reverse charge è applicabile, e in questi caso è necessario assolvere gli obblighi IVA nel paese. Quali sono questi casi? Ad esempio:
- Quando il cliente è un soggetto senza partita IVA, come un privato cittadino
- Quando il paese di destinazione esclude l’applicabilità del reverse charge per alcuni tipi di servizi, come ad esempio avviene in Germania
- Quando ci sono delle triangolazioni o dei subappalti che coinvolgono soggetti di diversi paesi
Ma tutto questo è un problema?
Per niente. Le imprese sono intimidite quando si parla di rappresentanza IVA o di assolvimento dell’IVA in un paese straniero. Pensano a immani complicazioni in un sistema fiscale che comporta ogni giorno una nuova sfida, ma in realtà è tutto molto semplice. Di fatto la posizione IVA estera non corrisponde a una società all’estero o a una sede secondaria. Si tratta solo di una registrazione obbligatoria che ha la finalità di assolvere un tributo.
Non solo l’IVA non è un costo perché come in Italia si incassa e si versa, ma l’impresa ne può avere dei vantaggi importanti, a partire dal poter recuperare direttamente l’IVA sostenuta sul posto per le spese di soggiorno, gli acquisti e le prestazioni di servizi locali. In alcuni casi è addirittura possibile recuperare l’IVA sugli scontrini.
Senza contare che si evitano le sanzioni che, come in Svizzera, possono essere anche penali. Tradecube opera sempre affidandosi a esperti fiscali locali, dando la massima garanzia di competenza e di aggiornamento costante. La presenza di un interlocutore che ha il polso della situazione e dialoga con le autorità locali nella loro lingua è un vantaggio determinante.
