Rappresentanza e Identificazione IVA estero

Operare all’estero — in Svizzera, nell’Unione Europea o nello Spazio Economico Europeo — comporta spesso l’obbligo di aprire una posizione IVA locale. Che si tratti di installazioni, prestazioni di servizi o forniture con posa, le normative fiscali dei singoli paesi impongono adempimenti precisi, diversi da Paese a Paese. TradeCube supporta le imprese italiane in questo percorso, affidandosi a esperti fiscali locali per gestire registrazioni.

Servizi di appresentanza e identificazione IVA nella UE, in Svizzera e nello Spazio Economico Europeo

Operatività in Svizzera

Tutte le imprese che effettuano prestazioni sul territorio svizzero e realizzano una cifra d’affari mondiale di almeno 100.000 CHF, sono, a partire dal 1° gennaio 2018, obbligatoriamente assoggettate all’IVA. L’obbligo vige anche per un solo giorno e per un solo CHF di fatturato in Svizzera, salvo rare eccezioni. L’esportatore di beni, che svolge il servizio di installazione/posa sul territorio svizzero -in proprio o tramite terzi- deve assolvere anche l’IVA all’importazione.

Operatività nello Spazio Economico Europeo

I paesi appartenenti allo Spazio Economico Europeo (Norvegia, Islanda e Liechtenstein) applicano la direttiva UE sul distacco (PWD), ma non la Direttiva IVA. In questi paesi esiste l’IVA, ma le regole di assoggettamento sono completamente diverse dalle nostre, e prevedono l’obbligo generalizzato di rappresentanza IVA, salvo poche eccezioni ed esenzioni. Come per la Svizzera, chi esporta beni, per i quali effettua anche l’installazione, generalmente assume anche la veste di importatore.

Operatività nell’Unione Europea

In Unione Europea la situazione è solo in apparenza più semplice. In Italia vige la cd. “regola del committente”, in base alla quale non assoggettiamo a IVA le nostre fatture se il committente non è italiano. Ma questa regola si basa sul fatto la normativa IVA è armonizzata, e che quindi il nostro cliente assolva direttamente l’IVA nel proprio paese con la formula del “reverse charge”. Che è la stessa cosa che facciamo noi quando riceviamo una fattura da un fornitore estero o UE.

Non sempre il reverse charge è applicabile, e in questi caso è necessario assolvere gli obblighi IVA nel paese. Quali sono questi casi? Ad esempio:

  1. Quando il cliente è un soggetto senza partita IVA, come un privato cittadino 
  2. Quando il paese di destinazione esclude l’applicabilità del reverse charge per alcuni tipi di servizi, come ad esempio avviene in Germania
  3. Quando ci sono delle triangolazioni o dei subappalti che coinvolgono soggetti di diversi paesi

Ma tutto questo è un problema?

Per niente. Le imprese sono intimidite quando si parla di rappresentanza IVA o di assolvimento dell’IVA in un paese straniero. Pensano a immani complicazioni in un sistema fiscale che comporta ogni giorno una nuova sfida, ma in realtà è tutto molto semplice. Di fatto la posizione IVA estera non corrisponde a una società all’estero o a una sede secondaria. Si tratta solo di una registrazione obbligatoria che ha la finalità di assolvere un tributo.

Non solo l’IVA non è un costo perché come in Italia si incassa e si versa, ma l’impresa ne può avere dei vantaggi importanti, a partire dal poter recuperare direttamente l’IVA sostenuta sul posto per le spese di soggiorno, gli acquisti e le prestazioni di servizi locali. In alcuni casi è addirittura possibile recuperare l’IVA sugli scontrini.

Senza contare che si evitano le sanzioni che, come in Svizzera, possono essere anche penali. Tradecube opera sempre affidandosi a esperti fiscali locali, dando la massima garanzia di competenza e di aggiornamento costante. La presenza di un interlocutore che ha il polso della situazione e dialoga con le autorità locali nella loro lingua è un vantaggio determinante.

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