Nel mese di luglio 2026 il Parlamento europeo ha approvato la revisione dei Regolamenti (CE) n. 883/2004 (cd. “convenzione A1”) e n. 987/2009 (regolamento applicativo).
Le modifiche entreranno in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea. Le disposizioni di maggiore interesse operativo saranno però applicabili solo dopo un periodo transitorio di 24 mesi. La loro applicazione pratica richiederà l’aggiornamento della Guida pratica della Commissione europea e della Decisione A2, che costituiscono oggi i principali riferimenti interpretativi.
La riforma riguarda esclusivamente il coordinamento della sicurezza sociale tra gli Stati UE, SEE e la Svizzera. La maggior parte delle modifiche interessa le prestazioni agli assicurati (pensioni, disoccupazione, malattia, invalidità, prestazioni familiari e altre prestazioni previdenziali).
Cosa cambia e cosa non cambia nelle regole per il modello A1
Restano invariati la normativa e gli adempimenti relativi al distacco transnazionale dei lavoratori, previsti dalla Direttiva 96/71/CE e dalle normative nazionali dei vari paesi:
- Rispetto condizioni di lavoro paese ospitante
- Documentazione
- Notifiche e comunicazioni
- Letter of assignment
- Norme sull’immigrazione
Articolo 12: nuove misure contro gli abusi
Il certificato A1 rilasciato ai sensi dell’art. 12 consente di mantenere la contribuzione nello Stato di origine per un massimo di 24 mesi. Il periodo è calcolato per singolo Paese ed è necessario un intervallo di almeno due mesi prima di un nuovo distacco nello stesso Stato.
La riforma introduce norme antielusive per impedire il superamento del limite dei 24 mesi mediante la sostituzione del lavoratore con un altro dipendente, con un lavoratore autonomo o viceversa, quando operano nell’ambito dello stesso progetto.
Si tratta di una modifica che, nella maggior parte dei casi, non interessa le imprese che effettuano brevi interventi di installazione, manutenzione o assistenza post-vendita.
Tre mesi minimi di iscrizione alla previdenza sociale
Per ottenere il certificato A1 sarà richiesto un periodo minimo di tre mesi di assoggettamento alla legislazione previdenziale dello Stato di invio.
Oggi il Regolamento non stabilisce una durata minima e ogni Paese applica criteri differenti, con evidenti disomogeneità.
Richiesta preventiva del certificato A1
La domanda di certificato A1 dovrà essere presentata prima dell’inizio dell’attività oltreconfine, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi.
In alcuni casi, infatti, il certificato viene richiesto solo dopo l’avvio dell’attività all’estero o addirittura solo in occasione di un’ispezione. Per questa ragione, già oggi molti Stati sanzionano, anche pesantemente, l’assenza del certificato A1 o almeno della prova dell’avvenuta richiesta.
Questa modifica sta creando particolare preoccupazione in alcuni Paesi dell’Est europeo, dove gli enti previdenziali impiegano anche diversi mesi per rilasciare il certificato e la presentazione stessa della domanda può risultare complessa.
In Italia questo problema è meno rilevante perché il protocollo della richiesta viene rilasciato immediatamente. Si registrano però tempi di rilascio dei modelli A1 sempre più lunghi presso alcune sedi INPS.
Possibile esenzione per le trasferte di breve durata
Il nuovo testo prevede che, per viaggi d’affari o attività di durata non superiore a tre giorni lavorativi consecutivi nell’arco di trenta giorni, non sia necessario richiedere il certificato A1.
Questa previsione non si applica al settore delle costruzioni, ma non si fa chiarezza sul suo perimetro, che potrebbe comprendere anche attività relative all’installazione di macchinari, impianti, mobili e allestimenti, strutture fisse e lavorazioni analoghe, rendendo difficile individuare con certezza i casi esclusi.
L’eventuale esenzione riguarderebbe esclusivamente il certificato A1 e non gli altri adempimenti previsti dalle normative nazionali sul distacco transnazionale.
Articolo 12 o articolo 13?
Molti operatori si aspettavano indicazioni più precise sul confine tra l’art. 12 e l’art. 13, tema che continua a generare contenzioso anche in Italia. La riforma prevede che la valutazione dovrà basarsi sull’attività prevedibile nei dodici mesi successivi e dovrà essere riesaminata ogni ventiquattro mesi.
Allo stato attuale resta quindi aperta gran parte delle questioni interpretative che oggi generano difficoltà applicative.
Il caso della Svizzera
Per la Svizzera le modifiche non saranno immediatamente applicabili. L’Accordo sulla libera circolazione delle persone tra UE e Confederazione Svizzera dovrà infatti recepire le nuove disposizioni prima che possano trovare applicazione anche per le trasferte in territorio elvetico.
L’A1 non è solo una questione burocratica
La corretta individuazione della legislazione previdenziale resta fondamentale. Il disconoscimento del certificato A1 può incidere sulla posizione pensionistica del lavoratore, sulle prestazioni previdenziali maturate e comportare pretese contributive da parte di uno Stato diverso da quello d’origine.
Le conseguenze di un errore si possono manifestare anche anni dopo il fatto, compromettendo il diritto alle prestazioni dei lavoratori dipendenti interessati e generando contenzioso e rivendicazioni.
01/08/2026
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