Un’impresa estera che intende operare in modo stabile nel Regno Unito può farlo attraverso due strutture principali: una branch (filiale della società madre) oppure una subsidiary (società controllata), generalmente costituita come Ltd di diritto britannico.
Aprire una filiale o una controllata nel Regno Unito – Cos’è la branch
La branch non è un soggetto giuridico distinto dalla casa madre. Si tratta di un’estensione operativa della società estera nel territorio UK. Pur non avendo autonomia legale, deve registrarsi presso le autorità competenti e adempiere agli obblighi fiscali previsti, inclusa la registrazione presso HMRC per le imposte applicabili.
E invece cos’è la subsidiary?
La subsidiary, invece, è una società autonoma, costituita secondo il diritto britannico. Ha propria personalità giuridica, contabilità, obblighi dichiarativi e numero VAT, se necessario. Versa le imposte autonomamente all’amministrazione finanziaria del Regno Unito (HRMC)
La scelta tra branch e subsidiary non è solo formale
Può dipendere da questi e altri fattori:
- Livello di autonomia gestionale e commerciale
- Esposizione a responsabilità legali
- Modalità di tassazione e gestione degli utili
- Percezione da parte di clienti, partner e istituti finanziari
Entrambe le soluzioni consentono di fatturare localmente, assumere dipendenti nel Regno Unito e partecipare a gare o appalti pubblici e privati. Tuttavia, la configurazione prescelta influisce su obblighi contabili, fiscali e amministrativi, nonché sulla gestione dei rapporti con HMRC e con gli altri enti regolatori.
Gli aspetti da valutare preventivamente
La decisione richiede un’analisi preventiva che tenga conto del volume di attività previsto, della durata della presenza nel mercato e del livello di rischio legale e fiscale che l’impresa è disposta ad assumere.
In presenza di rapporti infragruppo (fornitura di beni, servizi, finanziamenti, licenze), occorre inoltre considerare le regole sul transfer pricing, che impongono la determinazione dei prezzi secondo il principio di libera concorrenza (arm’s length).
Va inoltre valutato il profilo dell’esterovestizione sulla base del diritto italiano: qualora la società britannica fosse solo formalmente residente in UK ma gestita di fatto dall’Italia, potrebbero emergere contestazioni sulla residenza fiscale effettiva
