Il rappresentante fiscale in Svizzera non è un problema

Le PMI Lombarde ma non solo stanno rivolgendo con interesse crescente l’attenzione alla Svizzera come nuovo mercato strategico.

Ci riferiamo in particolare a quelle PMI che, fino a pochi anni fa, svolgevano la propria attività in un territorio circoscritto, quali  impiantisti, falegnami, manutentori di impianti e macchinari e chi svolge servizi accessori all’edilizia.

La normativa in vigore dall’1 gennaio 2018, che prevede, per i soggetti che effettuino operazioni soggette ad IVA in Svizzera, salvo rare eccezioni,  l’obbligo di nomina di un rappresentante fiscale ha intimorito le imprese di minori dimensioni ma non solo, che di fatto rischiano di compromettere o rallentare la propria espansione su un mercato molto promettente.

In realtà la nomina di un rappresentante fiscale in Svizzera, che si occuperà delle relative pratiche (come richiesta numero IVA, presentazione rendiconti IVA e gestione contabile), è un’operazione gestibile senza particolari difficoltà.

Tradecube annovera tra i suoi partners lo studio PTADynamix con sede a Chiasso, in grado di gestire con professionalità e competenza gli adempimenti necessari. Sottolineiamo l’importanza di avere un professionista di riferimento sul territorio svizzero, che potrà dimostrarsi prezioso nella gestione tempestiva di qualsiasi problematica si dovesse verificare in relazione all’attività che vi viene svolta, non solo di natura fiscale, ma anche finanziaria, oppure nei rapporti con i clienti e con eventuali enti ispettivi.

E’ sempre necessario il rappresentante fiscale in Svizzera?

I recenti adeguamenti della prassi LIVA hanno fatto chiarezza su alcuni aspetti dell’obbligo di assoggettamento ad IVA nella Confederazione Elvetica, escludendo dall’obbligo varie imprese che ritenevano di essere chiamate alla nomina del rappresentante fiscale.

In particolare l’obbligo del rappresentante fiscale è in vigore quando:

  • il contribuente fattura complessivamente, a livello mondiale, almeno 100.000 CHF provenienti da prestazioni che non siano escluse dall’imposta ai sensi della LIVA svizzera
  • il contribuente esegue prestazioni soggette ad IVA sul territorio svizzero 

In Svizzera esistono tre tipi di assoggettamento all’imposta:

  • l’IVA sulle prestazioni;
  • l’IVA sulle importazioni;
  • l’imposta d’acquisto.

L’obbligo o meno di nomina del rappresentante IVA in Svizzera viene individuato in relazione alla classificazione delle operazioni svolte sulla base delle tre tipologie sopra evidenziate.

Il processo non è semplice né intuitivo, in quanto la terminologia fiscale utilizzata dalla LIVA Svizzera non ha il medesimo significato che le viene attribuito in Italia. Termini come “fornitura” e “prestazione” hanno un significato molto diverso da quello che conosciamo in Italia.

Con il nuovo adeguamento della prassi (paragonabile ad una circolare/risoluzione della nostra Agenzia delle Entrate) alcune operazioni accessorie alle vendite effettuate su territorio elvetico potrebbero ora essere escluse dall’obbligo, anche se materialmente effettuate con l’invio di personale in loco.

Tradecube è in grado accompagnare le imprese in tutte le fasi necessarie:

  • analizzare l’attività ed individuare obblighi ed esenzioni
  • procedere all’espletamento delle pratiche necessarie attraverso  il suo partner PTADynamix 
  • assistere l’ufficio amministrativo nel coordinamento tra adempimenti svizzeri ed obblighi imposti dalle normative fiscali italiane 
Disclaimer: The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances. Il contenuto di questo articolo ha lo scopo di offrire informazioni orientative alle imprese. Vi invitiamo a chiedere una consulenza specialistica relativamente alla Vostra situazione specifica.

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