Orario di lavoro e riposo nelle trasferte estere / UE

In caso di trasferta all’estero in molti casi il datore di lavoro ed i lavoratori hanno un desiderio comune: che termini nel più breve tempo possibile.

Per l’impresa inviare i lavoratori all’estero significa, ad esempio:

  • Non averli a disposizione per necessità che si dovessero verificare in sede; 
  • Sostenere spese di viaggio e di vitto/alloggio, anche per i giorni di riposo, che a volte non vengono riconosciute dal cliente; 
  • Organizzare e monitorare la permanenza all’estero in modo adeguato gestendo eventuali imprevisti;
  • Sostenere costi aggiuntivi se il trattamento economico dei lavoratori deve essere parametrato  a quello vigente in loco o comunque per garantire loro le condizioni di sicurezza

Per il lavoratore la trasferta significa talvolta essere in un luogo dove:

  • non si trova a proprio agio per mille ragioni (dal clima, all’alimentazione, alla diversa cultura e lingua);
  • non ha alcuna possibilità di svago dopo il lavoro;
  • gli standard qualitativi dell’accoglienza lasciano molto a desiderare;
  • si trova comunque lontano dalla sua famiglia e dai suoi interessi.

Orari delle trasferte all’estero, la norma italiana non basta

Ad esempio, accade anche che, nell’esecuzione dei servizi in trasferta si verifichino problemi operativi, interruzioni ed inconvenienti che fanno perdere ore di lavoro. L’aereo per il ritorno è però già prenotato… ed un prolungamento della trasferta avrebbe costi sproporzionati.

Qual è la conseguenza di tutto questo? A volte il mancato rispetto della normativa in materia di orario di lavoro, in particolare di quella riguardante gli straordinari ed i riposi giornalieri e settimanali.

Ciò che le aziende non sanno è che anche chi rispetta scrupolosamente la normativa sull’orario di lavoro vigente in Italia, potrebbe non essere in regola altrove e quindi commettere infrazioni involontarie. Da qui la necessità di un’attenta programmazione della trasferta, che tenga conto delle regole vigenti nello stato di destinazione.

Mentre in Italia la rilevazione delle presenze può essere effettuata con modalità libere e comunque informali (il calendario viene ufficializzato  solo con la stampa del libro unico del lavoro, quindi a posteriori), generalmente all’estero è obbligatoria la tenuta di un registro da aggiornare in tempo reale in modo molto dettagliato, con l’ora di inizio e fine di ogni prestazione. E’ quindi facile per le autorità ispettive rilevare e sanzionare le infrazioni.

Esaminando le normative dei paesi UE e della Svizzera troviamo differenze come:

  • Il riposo giornaliero, individuato dalla direttiva UE e dalla normativa italiana in almeno 11 ore consecutive, in alcune nazioni è di 12 ore; 
  • Il lavoro domenicale, che in Italia è consentito in moltissime situazioni, in alcune nazioni è tassativamente vietato salvo poche eccezioni o soggetto ad autorizzazione preventiva; 
  • ll riposo settimanale in Italia può essere fruito in un arco di 14 giorni, mentre in altre nazioni deve essere di fatto fruito settimanalmente;
  • Le cause di forza maggiore che in Italia giustificano il ricorso al lavoro straordinario potrebbero non essere le medesime vigenti oltreconfine.

Applicando con attenzione le regole vigenti in Italia è possibile ad esempio effettuare una trasferta di 9 giorni lavorativi consecutivi compreso il fine settimana, prevedendo adeguati riposi compensativi e le maggiorazioni previste dai CCNL, contenendo nel contempo il numero di giornate che il lavoratore deve passare oltreconfine.

Questa configurazione potrebbe non essere conforme alle normative del paese di destinazione e comportare di conseguenza l’applicazione di sanzioni.

Come già si sottolineava nel precedente articolo i verificatori esteri potranno facilmente rilevare l’irregolarità commessa per due ragioni:

  • Nella maggior parte dei casi deve essere tenuto un registro delle presenze aggiornato in tempo reale;
  • In altrettanti casi l’effettuazione di una trasferta all’estero richiede la presentazione di una notifica all’ente competente, che quindi saprà precisamente chi, dove, quando e per quanto tempo lavorerà sul suo territorio.

Ciò rende molto facile agli enti preposti individuare eventuali situazioni di rischio e predisporre le verifiche che ritengono opportune.

Disclaimer: The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances. Il contenuto di questo articolo ha lo scopo di offrire informazioni orientative alle imprese. Vi invitiamo a chiedere una consulenza specialistica relativamente alla Vostra situazione specifica.

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