Dipendenti in trasferta all’estero: obblighi e adempimenti

In questo periodo molte imprese hanno sospeso le trasferte a causa dell’emergenza Coronavirus.Quando l’emergenza incomincerà a rientrare e si riprenderà l’attività, sarà comunque necessario porre molta più attenzione alle trasferte oltreconfine, perché è ragionevole pensare che ogni spostamento sarà comunque monitorato, più di quanto avveniva in precedenza.

Adempimenti per i dipendenti in trasferta in UE/SEE/Svizzera

Ricordiamo che per recarsi in trasferta nella UE/SEE/Svizzera, in molti casi anche per un solo giorno, è necessario, ma non solo:

  • chiedere all’INPS il modello A1
  • notificare la trasferta all’autorità competente dello stato ospitante nominando un referente e/o rappresentante
  • rispettare i trattamenti retributivi e normativi dello stato ospitante, se più favorevoli al lavoratore
  • preparare tutta la documentazione richiesta, tradotta se necessario
  • verificare la conformità alla normativa sulla sicurezza sul lavoro

Dal 01/03/2020 anche i Paesi Bassi richiedono l’invio di una notifica preventiva. L’unica nazione che non richiede adempimenti amministrativi resta il Regno Unito, fatti salvi i settori attinenti all’edilizia.

Nuova direttiva da recepire entro il 30/07/2020

La direttiva 957/2018 prevede maggiori tutele per i lavoratori in trasferta. Le singole nazioni stanno recependo la direttiva e quindi sono attese, entro il 30/07/2020, norme più tutelanti per i lavoratori, con particolare riferimento alla retribuzione minima.

Il modello A1

La nuova direttiva prevede che dopo 12 mesi di distacco subentri l’applicazione integrale della normativa dello stato ospitante.

Questo non comprende però la parte previdenziale, quindi il modello A1 continuerà ad essere valido fino a 24 mesi. Ai fini del computo dei 24 mesi è necessario che tra un distacco ed il successivo ci sia un intervallo di almeno 60 giorni.

Obblighi per i viaggi d’affari

Per quanto riguarda il “business trip”, cioè la trasferta che non rientra nell’ambito di una prestazione di servizi in favore di un committente, devono essere rispettati i seguenti obblighi, anche se la trasferta viene svolta dall’imprenditore:

Le sanzioni

Possono ammontare a svariate migliaia di euro anche per un solo dipendente. Ma il rischio più grande è che vengano bloccati i lavori o addirittura che le autorità dispongano il divieto di prestare servizi nella nazione interessata.

Le trasferte extra UE/SEE

Sulle nazioni extraUE/SEE raccomandiamo di valutare con la massima attenzione, tra le altre cose, la tipologia di visto da richiedere, nonché le vaccinazioni e la conformità delle misure di sicurezza.

La salute dei lavoratori

Accertarsi che il medico del lavoro abbia attivato il protocollo sanitario per le trasferte all’estero, con riferimento ai lavoratori interessati, e che ogni lavoratore abbia con sé il proprio certificato di idoneità sanitaria alla mansione, eventualmente tradotto se richiesto.

La partita IVA

Ricordiamo che prestare servizi oltreconfine, anche se connessi alla vendita di un bene (es. installazione macchinario, posa arredi, ecc.), richiede in molti casi una partita IVA o una rappresentanza IVA sul posto.

E’ il caso, a puro titolo esemplificativo, della Svizzera, Lussemburgo e Norvegia; generalmente la partita IVA è richiesta inoltre per i servizi prestati nella UE nei confronti di consumatori finali (B2C).

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Disclaimer: The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances. Il contenuto di questo articolo ha lo scopo di offrire informazioni orientative alle imprese. Vi invitiamo a chiedere una consulenza specialistica relativamente alla Vostra situazione specifica.

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