Rappresentante fiscale del soggetto estero: requisiti richiesti

Nei decreti che danno attuazione alla delega fiscale in riferimento alla materia dell’accertamento tributario e di concordato preventivo biennale entrano anche interventi contro l’evasione IVA. Il Decreto legislativo n. 13 del 12 febbraio 2024, (attuativo della delega per la riforma fiscale), contiene una importante variazione dei requisiti richiesti al rappresentante fiscale in Italia di un soggetto estero. Il rappresentante fiscale, ai sensi dell’art. 17 del DPR n. 633/72, è una persona fisica o giuridica che adempie ad obblighi o diritti ai fini IVA in Italia per conto di un ente o soggetto non residente che effettua sul territorio nazionale operazioni rilevanti ai fini dell’IVA.

Le disposizioni del Dlgs 13/2024 hanno l’obiettivo, tra l’altro, di contrastare l’importazione nell’Unione europea di beni in regime di esenzione d’imposta, il cd. Regime 42, utilizzato per l’immissione in libera pratica di beni destinati ad essere ceduti e trasferiti in altro stato Ue per effetto di una successiva cessione Intracomunitaria (art. 67 commi 2bis/2ter Dpr 633/72). Il “nuovo” comma 7-quater dell’art. 35, D.P.R. n. 633/1972 dispone che, per un rappresentante fiscale di un soggetto estero, nominato ai sensi dell’art. 17, comma 3, D.P.R. n. 633/1972, la sua iscrizione nell’archivio VIES della UE, obbligatorio per realizzare operazioni Intracomunitarie, venga subordinata al rilascio di un’idonea garanzia.

Con decreto ministeriale saranno successivamente individuati i termini e le modalità di intervento per la verifica degli adempimenti, da attuarsi anche sulla base di specifici accordi operativi stipulati tra le autorità competenti alla verifica e al controllo. Oltre al rilascio di un’idonea garanzia, per il rappresentante fiscale anche nuovi obblighi, posti in capo a quest’ultimo, di verifica sulla completezza del corredo documentale e informativo prodotto dal contribuente, nonché la richiesta della sussistenza dei requisiti di onorabilità (assenze di condanne, anche non definitive, o sentenze emesse ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per reati finanziari, assenza di procedimenti penali pendenti nella fase del giudizio per reati finanziari, etc. 😉 previsti dalla legge (articolo 17, comma 3, ultimi periodi, Dpr 633/72). Nel caso in cui venisse nominato come rappresentate fiscale una persona giuridica, i requisiti di cui sopra devono essere posseduti dal legale rappresentante della società incaricata.

Dal Notiziario dello Studio Del Nevo

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