Le novità del 2022 per gli esportatori

Gli ultimi giorni del 2021 hanno visto l’approvazione di diverse misure che riguardano, a vario titolo, chi commercia con l’estero. Ecco una sintesi delle novità più rilevanti

Vediamo le novità 2022 per il commercio estero

Le nuove esenzioni dalla quarantena non sono applicabili ai rientri dalle trasferte estere 

Il DL 229/2021 ha escluso la quarantena per chi ha completato il ciclo vaccinale/è guarito da non più di 120 giorni o ha ricevuto la terza dose, ma solo in caso di contatto stretto con un positivo. 

I rientri dalle trasferte sono regolati dall’Ordinanza del Ministero della Salutegià in vigore e non viene eliminato l’obbligo di 10 gg di quarantena per i vaccinati che abbiano soggiornato/transitato nei paesi dell’elenco E. Quindi per ora non cambia nulla, almeno fino al 31/01/2022, data di scadenza delle misure in essere. 

Cosa cambia nel 2022 per i modelli Intrastat? 

Intrastat acquisti di beni 
• Eliminato Intrastat acquisti trimestrale 
• Obbligo Intrastat acquisti mensile solo per chi ha effettuato operazioni pari ad almeno 350.000 € in uno dei quattro trimestri precedenti 
Intrastat cessioni di beni 
• Obbligo di inserire il paese di origine non preferenziale. Il dato non è banale, perché l’accertamento dell’origine non preferenziale deve essere effettuato con riguardo ai regolamenti europei o alle list rules del WTO in funzione della voce doganale del prodotto 
Intrastat acquisti di servizi 
• Eliminato Intrastat acquisti di servizi trimestrale 

L’esterometro è stato prorogato al 30/06/2022 

L’esterometro resterà in vigore fino al 30/06/2022, quindi per ora non c’è ancora l’obbligo di inviare le fatture estero/UE e le autofatture elettroniche. 
E’ comunque raccomandabile attivarsi subito, senza attendere l’ultimo momento. Ricordiamo che non c’è obbligo di invio elettronico per le operazioni documentate da dichiarazione doganale. 

Niente più semplificazioni doganali per l’export in Gran Bretagna 

E’ cessato dal 2022 il regime transitorio, che prevedeva semplificazioni per le operazioni doganali. Invitiamo gli operatori a preparare con anticipo ogni operazione di esportazione, che potrebbe richiedere maggiore o diversa documentazione e più tempo per lo svolgimento delle pratiche doganali. 

L’EUR.1 previdimato prorogato al 31/03/2022 

Dal 1 aprile 2022 verrà meno la possibilità di previdimazione del modello Eur.1 e questo potrebbe comportare maggiori costi e tempi più lunghi, in quanto l’emissione dell’Eur.1 comporterà lo svolgimento di un’istruttoria. 

Gli esportatori abituali a credito di IVA potranno stabilmente compensare di più con l’F24 

E’ stato portato a regime il limite di € 2.000.000 per anno solare. La misura è molto utile per gli esportatori abituali/fornitori di esportatori abituali che possono accumulare crediti IVA rilevanti. 

Novità 2022 per le dichiarazioni d’intento 

l Provvedimento 293390 del 28/10/2021 ha introdotto nuove modalità di indicazione della dichiarazione d’intento nella fattura elettronica, al fine di potenziare le verifiche. 

Chi emette la dichiarazione d’intento 

Sarà soggetto a specifici controlli, per verificare che possieda i requisiti per essere qualificato esportatore abituale.Qualora l’Agenzia delle Entrate rilevasse delle irregolarità, le dichiarazioni d’intento emesse saranno invalidate, con comunicazione a entrambi i soggetti coinvolti. 

Chi riceve la dichiarazione d’intento 

Dovrà emettere la fattura elettronica compilando un blocco 2.2.1.16 <AltriDatiGestionali> per ogni dichiarazione d’intento. In questo modo l’Agenzia delle entrate sarà in grado di rilevare se la dichiarazione d’intento risulta valida o sia stata invalidata. L’indicazione di una dichiarazione d’intento invalidata comporterà lo scarto della fattura, che dovrà essere riemessa con IVA. 

Novità per chi esporta verso la Svizzera 

La Svizzera ha modificato e semplificato, con effetto dal 2022, la tariffa doganale attualmente in uso. Tutte le informazioni si trovano sul sito istituzionale dell’amministrazione delle dogane. 

E’ in corso inoltre un processo di riduzione o azzeramento dei dazi su gran parte dei prodotti industriali, che si dovrebbe perfezionare nei primi mesi del 2022

Queste modifiche hanno una portata rilevante per chi esporta in Svizzera rilasciando la dichiarazione di origine preferenziale

Gli esportatori interessati dovranno: 

  • Verificare attentamente le voci doganali Svizzere attualmente in uso e modificarle, dal 2022, con le nuove voci 
  • Tenersi aggiornati sull’iter della normativa che riduce i dazi, reperibile ai seguenti link: 

https://www.seco.admin.ch/seco/it/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/Warenverkehr/Tarifpolitik/Aufhebung_Industriezoelle.html

https://www.s-ge.com/it/article/novita/20214-c4-abolizione-dazi-prodotti-industriali

Anche la tariffa doganale UE è stata aggiornata 

E’ stato pubblicato ilRegolamento di Esecuzione (UE) 2021/1832con la nuova tariffa doganale valida dal 2022. Quest’anno le modifiche sono molto corpose, raccomandiamo quindi di verificare attentamente le voci doganali che utilizzate abitualmente con quelle pubblicate sul regolamento.  

Sottolineiamo l’importanza di leggere attentamente le note relative a ogni capitolo, per meglio identificare e verificare la voce corrispondente ai prodotti trattati dall’azienda. La lettura è semplice. In corrispondenza delle singole voci:  

★ Indica i nuovi numeri di codice   

■ Indica i numeri di codice utilizzati nell’anno precedente, ma con un contenuto diverso  

Non imponibilità delle cessioni UE  

La compilazione del modello Intrastat e la comunicazione dell’identificativo IVA da parte del cessionario diventano requisiti indispensabili per la non imponibilità IVA delle cessioni nell’unione Europea

La cessione UE è non imponibile se sussistono i seguenti requisiti: 

  • cessione a titolo oneroso 
  • passaggio fisico delle merci tra due paesi UE 
  • operazione che coinvolge due operatori economici in due paesi UE diversi 
  • compilazione del modello intrastat 
  • comunicazione identificativo IVA cessionario 

Call-off stock in ambito UE  

Nel contratto di call-off stock gli effetti della cessione sono differiti al momento in cui i beni vengono prelevati dal cliente.  

I beni devono essere registrati nel registro tenuto ai sensi dell’art. 50 del DL 331/93 e il termine per il prelievo o la restituzione dei beni è di 12 mesi. 

Nel modello Intrastat è stata introdotta una nuova sezione dedicata alle operazioni di call-off stock. 

Photo by Christian Chen on Unsplash

Disclaimer: The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances. Il contenuto di questo articolo ha lo scopo di offrire informazioni orientative alle imprese. Vi invitiamo a chiedere una consulenza specialistica relativamente alla Vostra situazione specifica.

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