Distacco estero: si può mandare in trasferta l’apprendista?

TradeCube riceve spesso questa domanda e altrettanto spesso ci rendiamo conto solo all’ultimo momento, svolgendo le attività amministrative, che uno o più dipendenti in trasferta sono apprendisti.

Vogliamo in questo articolo spiegare perché è importante un’accurata valutazione preliminare prima di inviare un apprendista in trasferta. Le informazioni che seguono sono volutamente sintetiche e rivolte a un pubblico di non addetti ai lavori. Non hanno l’obiettivo di fare un’analisi tecnica, ma semplicemente di far comprendere la ragione per la quale è bene attivarsi con anticipo.

L’apprendista può andare in trasferta all’estero?

Il contratto di apprendistato è previsto dagli artt. da 41 a 47 del D.Lgs 81/2015 (Job Act). Esistono tre livelli di apprendistato:

  1. Primo livello – accompagna gli studenti all’ottenimento di un diploma o di un titolo di studio professionale, tramite un percorso scuola-lavoro
  2. Secondo livello – apprendistato professionalizzante. Permette il raggiungimento di una qualifica professionale tramite un percorso formativo teorico-pratico svolto quasi interamente in azienda
  3. Terzo livello – alta formazione e ricerca. Accompagna i giovani all’ottenimento di un titolo di studio universitario o postuniversitario 

Il contratto di apprendistato è vantaggioso?

Il contratto di apprendistato è vantaggioso per entrambe le parti. L’apprendista riceve una formazione specifica e pratica in azienda e raggiunge un titolo di studio o una qualifica professionale che sono la base del suo futuro lavorativo.

L’azienda paga i contributi in misura ridotta e la retribuzione del lavoratore è commisurata agli step di crescita previsti dal piano formativo. Nella fase di apprendimento quindi l’impatto dei costi sul bilancio aziendale è calmierato.

Perché domandarsi se l’apprendista può andare in trasferta all’estero?

L’apprendistato è regolamentato, settore per settore, dai Contratti collettivi, dagli accordi interconfederali e dai protocolli con le istituzioni scolastiche e universitarie e si sviluppa secondo un piano formativo.

E’ un contratto di lavoro disciplinato in modo molto articolato, perché deve garantire il raggiungimento di obiettivi molto importanti per il futuro del mondo del lavoro.

L’azienda che non rispettasse gli obblighi o il piano formativo potrebbe incorrere in pesanti sanzioni ed essere soggetta a rivendicazioni da parte dei lavoratori.

Quindi la domanda è legittima: le trasferte all’estero sono coerenti con il percorso di apprendistato?

E’ opportuno verificarlo in anticipo, consultando:

  • il CCNL applicato in Italia, l’accordo interconfederale, ecc.
  • il protocollo/convenzione con l’ente scolastico o universitario
  • il piano formativo
  • il contratto di assunzione

Quando si assume un apprendista è importante definire bene il profilo e le mansioni, per poter valutare in anticipo la possibilità di svolgere attività o di formazione all’estero.

L’apprendista deve essere accompagnato dal tutor

Il tutor ha la responsabilità di accompagnare l’apprendista nel suo percorso formativo e di valutarlo periodicamente. E’ di tutta evidenza che il tutor deve essere con l’apprendista durante le trasferte all’estero.

Ma che cosa cambia all’estero per l’apprendista?

Ci sono da verificare molte cose, tra le quali, per esempio:

  1. Retribuzione: dove è obbligatorio il riconoscimento di una retribuzione minima (come nella UE/SEE e Svizzera), è necessario verificare che il contratto di apprendistato italiano sia compatibile con le regole vigenti sul posto. In caso contrario il lavoratore dovrà essere retribuito con la paga del lavoratore qualificato. Questo potrebbe comportare un notevole incremento di costi ed anche la possibilità di dover riconoscere delle integrazioni in paesi, come quelli dell’Est Europa, dove normalmente le retribuzioni applicabili sono più basse delle nostre.
  2. Norme da applicare e Contratto Collettivo locale: dall’orario di lavoro, alle tutele, ai divieti ad apposite richieste di autorizzazione. Potrebbero non esserci differenze con i lavoratori qualificati, così come potrebbero esistere delle norme ad hoc. Certamente è necessaria una fase istruttoria preliminare che ha comunque un costo
  3. Se è minorenne? L’apprendistato di primo livello riguarda giovani dai 15 ai 25 anni. Il lavoro dei minori è sempre tutelato con particolare attenzione e potrebbero esistere limitazioni che lo rendono incompatibile con l’attività da svolgere

In conclusione

Non è di principio vietato inviare in trasferta all’estero l’apprendista. Anzi, la trasferta all’estero è un’ottima occasione di formazione, di scambio anche culturale, di miglioramento professionale e personale.

Deve essere però svolta nel rispetto delle regole, per evitare sanzioni e/o rivendicazioni. Necessita semplicemente un po’ di attenzione in più.

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