Trasferte di lavoro all’estero e sostenibilità

È l’argomento del giorno, anzi l’argomento dell’anno. Se ne parla ovunque. Sostenibilità, ESG, bilancio di sostenibilità, relazione di sostenibilità e tanto altro ancora. Ma che cosa significa in termini pratici?

Cos’è la sostenibilità?

Si pensa che la sostenibilità riguardi solamente gli aspetti ambientali, ma non è così. Troviamo tutte le informazioni per comprendere questo concetto nelle linee guida IFAC (International Federation of Accountants, trad. “Federazione Internazionale dei Commercialisti”), destinate proprio alle piccole imprese e ai professionisti che le assistono.

Cosa c’entra la sostenibilità con le trasferte di lavoro all’estero?

Sostenibilità significa anche garantire il benessere dei lavoratori. Ma in concreto cosa bisogna fare? È necessario verificare che le condizioni di lavoro soddisfino tutti gli aspetti della normativa vigente in materia di retribuzione, sicurezza sul lavoro, orario di lavoro, non discriminazione e in generale tutela dei lavoratori. In poche parole: etica del lavoro.

Per garantire l’osservanza di quanto sopra è necessario istituire e mantenere delle buone prassi aziendali in tutti gli ambiti declinati dalla check-list.

Non si può parlare di sostenibilità senza citare la compliance in materia di trasferte internazionali

I temi della sostenibilità sono inoltre gli stessi temi previsti dalle Direttive UE in materia di distacco transnazionale. Il principio generale è che ai lavoratori inviati in trasferta oltreconfine deve essere garantito un trattamento normativo e retributivo non inferiore a quello vigente nel Paese ospitante per i lavoratori locali che svolgono la medesima attività.

In particolare, la Direttiva 96/71/CE, come modificata dalla Direttiva UE 957/2018, elenca quali sono le tutele minime che devono essere garantite ai lavoratori in trasferta:

a) Periodi massimi di lavoro e periodi minimi di riposo;
b) Durata minima dei congedi annuali retribuiti;
c) Retribuzione, comprese le tariffe maggiorate per lavoro straordinario; la presente lettera non si applica ai regimi pensionistici integrativi di categoria;
d) Condizioni di fornitura dei lavoratori, in particolare la fornitura di lavoratori da parte di imprese di lavoro temporaneo;
e) Sicurezza, salute e igiene sul lavoro;
f) Provvedimenti di tutela riguardo alle condizioni di lavoro e di occupazione di gestanti o puerpere, bambini e giovani;
g) Parità di trattamento fra uomo e donna, nonché altre disposizioni in materia di non discriminazione;
h) Condizioni di alloggio dei lavoratori qualora questo sia fornito dal datore di lavoro ai lavoratori lontani dal loro abituale luogo di lavoro;
i) Indennità o rimborso a copertura delle spese di viaggio, vitto e alloggio per i lavoratori lontani da casa per motivi professionali”.

Direttiva 96/71/CE

Ma questo vale anche per le trasferte di un giorno?

Sì, con pochissime eccezioni. In generale possiamo dire che le eccezioni:

  • Se applicabili, riguardano generalmente gli aspetti retributivi e il rispetto della durata minima delle ferie, ma non gli altri aspetti di tutela, quali la salute e sicurezza sul lavoro, la non discriminazione, le condizioni di alloggio e il rimborso delle spese;
  • Raramente sono applicabili al settore delle costruzioni, inteso in senso molto ampio, o alle attività prestate nei cantieri edili.

La Direttiva 96/71/CE prevede l’esenzione dal rispetto dei minimi retributivi e dalle ferie minime spettanti per i “Lavori di assemblaggio iniziale e/o di prima installazione di un bene, previsti in un contratto di fornitura di beni, indispensabili per mettere in funzione il bene fornito ed eseguiti dai lavoratori qualificati e/o specializzati dell’impresa di fornitura, quando la durata del distacco non è superiore a otto giorni.” (art. 3, comma 2, Direttiva 96/71/CE). Questa eccezione non si applica però alle attività rientranti nel settore dell’edilizia e correlati.

I singoli Paesi possono poi prevedere ulteriori eccezioni in caso di trasferte ritenute marginali, ma l’analisi deve essere sempre effettuata caso per caso.

E per le trasferte extra-UE?

La Direttiva 96/71/CE detta le condizioni da rispettare all’interno dell’Unione europea e dello Spazio economico europeo (UE e SEE). Per la Svizzera esiste un accordo specifico (ALC del 21/06/1999). Per gli altri Paesi non esiste una regolamentazione condivisa, ma si devono applicare:

  • Le norme specifiche eventualmente vigenti nella singola nazione
  • I principi generali elencati nelle linee guida

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Disclaimer: The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances. Il contenuto di questo articolo ha lo scopo di offrire informazioni orientative alle imprese. Vi invitiamo a chiedere una consulenza specialistica relativamente alla Vostra situazione specifica.

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