Trasferte di lavoro all’estero, fase 2 e cambiamenti dal 30 luglio

TradeCube assiste le aziende che vogliono inviare i propri dipendenti all’estero, in particolare per quanto riguarda le brevi trasferte. Con il modificarsi della situazione relativa alla pandemia di Covid-19, sono aumentate le variabili da controllare per le imprese, che nel contempo dovranno essere pronte a gestire le nuove necessità. Proprio a questo proposito, analizziamo una serie di aspetti chiave, mentre è a disposizione liberamente la libreria di articoli creati sul tema da TradeCube.

Per restare al passo con tutte le notizie relative alle trasferte estere, è possibile consultare l’archivio delle news a tema distacco&trasferta!

Coronavirus e responsabilità dell’imprenditore

Il contagio da Covid-19 può essere ad esempio essere considerato come un infortunio: il decreto Cura Italia, convertito nella legge 27/2020, ha chiarito che l’infezione da coronavirus contratta in occasione di lavoro è tutelata dall’INAIL quale infortunio sul lavoro. Detto questo, va rilevato che le responsabilità civili e penali non sono automatiche ma legate alla sussistenza di una colpa del datore di lavoro e di un nesso di causalità tra tale colpa e contagio.

Tuttavia, mentre in Italia l’imprenditore può dimostrare più facilmente di aver messo in atto tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica dei lavoratori, per le trasferte all’estero i contorni sono più sfumati.

Per le trasferte all’estero serve un’integrazione del disciplinare, o la creazione di uno specifico disciplinare, in accordo con le parti sociali. Solo così facendo potrà essere meno problematico tutelare la propria posizione. Nell’integrazione, o nel nuovo disciplinare ad hoc, andranno considerati elementi come la sicurezza e i protocolli messi in atto da chi ospita il lavoratore. Andranno però anche analizzate tali caratteristiche riferite alle strutture dove avviene il pernottamento, e anche per i mezzi di trasporto.

Prima di recarsi all’estero, è necessario accertarsi delle regole di ingresso nei paesi di destinazione e di transito, che in molti casi prevedono tuttora restrizioni e quarantena per chiunque entri o per chi proviene dall’Italia. Tra l’altro, occorre considerare la mutabilità delle condizioni

Si consiglia a questo proposito il portale viaggiaresicuri.it realizzato direttamente dall’Unità di Crisi della Farnesina.

Controlli aumentati

Da non dimenticare, come abbiamo già rimarcato in passato, la necessità di mantenere alta l’attenzione sul rispetto di tutte le normative relative alle trasferte, perché anche in area UE/SEE e Svizzera, le autorità saranno molto più attente, e i controlli molto più frequenti, a partire da quelli documentali. Dobbiamo essere sicuri di avere tutte le carte in regola e… nella lingua corretta.

Cosa cambia dal 30 luglio 2020?

Entro il 30 luglio 2020 stati della UE/SEE devono recepire nei propri ordinamenti la direttiva UE 2018/957, che prevede ulteriori tutele a favore dei lavoratori e conseguenti obblighi per i datori di lavoro che li inviano in trasferta che riguarderanno in particolare l’applicazione dei CCNL locali e di conseguenza la retribuzione minima. E’ da rilevare che, mentre l’implementazione delle precedenti Direttive in materia di distacco dei lavoratori è avvenuto con   ritardo ed a macchia di leopardo, le nazioni europee appaiono molto attive nelle fasi propedeutiche al recepimento della direttiva.

E’ quindi ragionevole pensare che anche le nazioni che fino ad oggi non hanno effettuato controlli con sistematicità saranno più attente ed incrementeranno le verifiche. 

Adempimenti per la UE/SEE/Svizzera

Ricordiamo che per recarsi in trasferta nella UE/SEE/Svizzera, in molti casi anche per un solo giorno, è necessario, ma non solo:

  • chiedere all’INPS il modello A1
  • notificare la trasferta all’autorità competente dello stato ospitante nominando un referente e/o rappresentante
  • rispettare i trattamenti retributivi e normativi dello stato ospitante, se più favorevoli al lavoratore
  • preparare tutta la documentazione richiesta, tradotta se necessario
  • verificare la conformità alla normativa sulla sicurezza sul lavoro e sulle misure anticontagio

Dal 01/03/2020 anche i Paesi Bassi richiedono l’invio di una notifica preventiva; l’unica nazione che non richiede adempimenti amministrativi resta il Regno Unito, fatti salvi i settori attinenti all’edilizia.

Il modello A1

La nuova direttiva prevede che dopo 12 mesi di distacco subentri l’applicazione integrale della normativa dello stato ospitante. Questo non comprende però la parte previdenziale, quindi il modello A1 continuerà ad essere valido fino a 24 mesi. Ai fini del computo dei 24 mesi è necessario che tra un distacco ed il successivo ci sia un intervallo di almeno 60 giorni.

Segnaliamo che l’INPS, con messaggio 1633 del 15/04/2020, ha previsto che i modelli A1 con scadenza nel periodo tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, nell’ipotesi in cui il lavoratore distaccato fosse costretto a rimanere nel paese ospitante, deve ritenersi estesa fino al termine dello stato di emergenza fissato al 31 luglio 2020

Obblighi per i viaggi d’affari

In questo periodo questo tipo di viaggi sono stati sostituiti, in molti casi con discreto successo, da videomeeting realizzati anche con strumenti molto sofisticati. Questo tipo di mobilità sarà l’ultimo ad essere completamente ripristinato e, per quanto l’incontro faccia a faccia e la condivisione di esperienze e di eventi resti importantissimo per creare empatia e feeling tra colleghi e partner commerciali, probabilmente verrà gestito con logiche completamente nuove.

Allo stato attuale della normativa, per quanto riguarda il “business trip”, cioè la trasferta che non rientra nell’ambito di una prestazione di servizi in favore di un committente, devono essere rispettati i seguenti obblighi, anche se la trasferta viene svolta dall’imprenditore:

  • è obbligatorio il modello A1 anche per un giorno
  • alcune nazioni UE/SEE prevedono comunque l’obbligo di notifica

Le sanzioni

Possono ammontare a svariate migliaia di euro anche per un solo dipendente. Ma il rischio più grande è che vengano bloccati i lavori o addirittura che le autorità dispongano il divieto di prestare servizi nella nazione interessata.

Le trasferte extra UE/SEE

Sulle nazioni extraUE/SEE raccomandiamo di valutare con la massima attenzione, tra le altre cose, la tipologia di visto da richiedere, nonché le vaccinazioni e la conformità delle misure di sicurezza.

La salute dei lavoratori

Accertarsi che il medico del lavoro abbia attivato il protocollo sanitario per le trasferte all’estero, con riferimento ai lavoratori interessati, e che ogni lavoratore abbia con sé il proprio certificato di idoneità sanitaria alla mansione, eventualmente tradotto se richiesto. Il medico competente ha un ruolo molto attivo nell’applicazione delle misure anticontagio e dovrà essere consultato per valutare i rischi e le misure associati alla trasferta.

La partita IVA

Ricordiamo che prestare servizi oltreconfine, anche se connessi alla vendita di un bene (es. installazione macchinario, posa arredi, ecc.), richiede in molti casi una partita IVA o una rappresentanza IVA sul posto.

E’ il caso, a puro titolo esemplificativo, della Svizzera, Lussemburgo e Norvegia. Generalmente la partita IVA è richiesta inoltre per i servizi prestati nella UE nei confronti di consumatori finali (B2C).

TradeCube è in grado di accompagnare le imprese che operano o intendono operare oltreconfine con un’assistenza completa, dal punto di vista amministrativo, giuslavoristico e IVA, grazie ai suoi partner multidisciplinari in Italia ed in varie nazioni Europee.

Disclaimer: The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances. Il contenuto di questo articolo ha lo scopo di offrire informazioni orientative alle imprese. Vi invitiamo a chiedere una consulenza specialistica relativamente alla Vostra situazione specifica.

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