Trasferte all’estero e legge sulla trasparenza: come applicarla?

Leggiamo sulla stampa vari commenti che interessano il D.Lgs. 104/2022, che ha previsto l’inclusione nel contratto di assunzione di un preciso set di informazioni relative ai principali istituti del rapporto di lavoro.

In linea generale si commenta la complessità dell’adempimento, che richiede di dettagliare il trattamento previsto dalla Legge o dal CCNL per ferie, formazione, congedi, lavoro straordinario e enti previdenziali/assistenziali, solo per citarne alcuni.

Crediamo però che sia stata completamente sottovalutata la portata dell’impatto di questa normativa sulle trasferte all’estero, in particolare nella UE.

La trasparenza nelle trasferte all’estero

Lato Italia, che cosa dobbiamo comunicare?

L’art. 2 del D.Lgs. 152/97 prevede un breve elenco di informazioni che devono essere fornite al lavoratore, ma non solo. L’informativa deve riguardare qualsiasi modifica degli elementi  del  rapporto  di  lavoro  di  cui all’articolo 1, comma 1 (cioè tutte le informazioni previste per il contratto di lavoro).

Vale a dire che nella lettera d’incarico alla trasferta (LOA – Letter of Assignment) devono essere comunicate anche le condizioni base che variano in funzione dell’applicazione del Contratto Collettivo o della Legge locale.

Ad esempio dovranno essere comunicati il diverso trattamento del lavoro straordinario, la necessità di formazione, l’orario di lavoro, il trattamento di alcuni particolari istituti come il viaggio o il lavoro festivo o di sabato.

E’ raccomandabile che per tutti i lavoratori inviati in trasferta venga redatto il contratto di assunzione in base alla nuova normativa, anche qualora non obbligatorio.

Deve essere rispettata anche la legge dello stato ospitante

I vari stati membri della UE hanno recepito la Direttiva 2019/1152 o la stanno implementando in questi giorni.

Sarà quindi necessario anche andare a verificare quali sono le informazioni richieste in base alla normativa locale e eventualmente integrare la nostra lettera d’incarico.

Ricordiamo che il lavoratore ha modo di verificare tutto…

Nella lettera d’incarico dobbiamo indicare anche il sito istituzionale dello stato membro ospitante, con le informazioni sul distacco. Da qui il lavoratore ha modo di verificare se il trattamento che verrà erogato è conforme alle previsioni dello stato ospitante.

Ma com’è possibile indicare tutte queste informazioni?

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Disclaimer: The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances. Il contenuto di questo articolo ha lo scopo di offrire informazioni orientative alle imprese. Vi invitiamo a chiedere una consulenza specialistica relativamente alla Vostra situazione specifica.

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