Abbiamo già esaminato quali sono le azioni da intraprendere quando si verifica un infortunio sul lavoro all’estero.
Quali sono gli eventi che costituiscono infortunio sul lavoro all’estero ai fini INAIL?
La risposta non è scontata. L’INAIL si è pronunciato nel 2013 su questo argomento, con la circolare n. 52, rilevando come ci siano delle differenze sostanziali tra le modalità del lavoro svolto nella sede abituale e in trasferta. La circolare fa riferimento alle trasferte e missioni in generale, ma noi approfondiamo l’argomento con specifico riferimento alle trasferte internazionali.
La circolare evidenzia in particolare i rischi legati agli spostamenti e alla permanenza in albergo del lavoratore.
Nella sede abituale di lavoro il dipendente ha la libertà e la facoltà di decidere dove stabilire la propria abitazione e con quali modalità e mezzi spostarsi per raggiungere la sede di lavoro. Queste modalità, salvo eccezioni, non sono imposte dal datore di lavoro ma da scelte di vita del lavoratore stesso.
Quando il lavoratore presta la propria attività in trasferta, al contrario, è tenuto ad adeguarsi alle logiche organizzative previste dal datore di lavoro. Questo lo mette in una diversa posizione, in quanto non ha il controllo delle condizioni di rischio alle quali è sottoposto.
Ogni evento occorso in trasferta è indennizzabile come infortunio sul lavoro
“La missione, infatti, è caratterizzata da modalità di svolgimento imposte dal datore di lavoro con la conseguenza che tutto ciò che accade nel corso della stessa deve essere considerato come verificatosi in attualità di lavoro, in quanto accessorio all’attività lavorativa e alla stessa funzionalmente connesso, e ciò dal momento in cui la missione ha inizio e fino al momento della sua conclusione” Circolare 52/2013.
Il lavoratore è praticamente considerato in servizio in ogni momento in cui si trova in trasferta all’estero, anche al di fuori dell’orario di lavoro e quando non si trova nel luogo di svolgimento dell’attività.
Ci sono solo due eccezioni
L’infortunio non è indennizzabile quando:
- Avviene nel corso dello svolgimento di un’attività che non ha alcun legame con la prestazione lavorativa. Pensiamo alle attività sportive, di svago o turistiche svolte nel tempo libero del lavoratore, dipendenti da sua scelta personale.
- In caso di rischio “elettivo”, cioè quando il lavoratore sceglie autonomamente di correre un rischio irragionevole, non collegato né funzionale con l’attività lavorativa. E’ il caso ad esempio di attività temerarie o sconsiderate.
Non spetta al datore di lavoro giudicare se l’infortunio è indennizzabile
La ricezione del certificato di infortunio obbliga il datore di lavoro a presentare la denuncia all’INAIL, indipendentemente dagli aspetti sostanziali. Sarà poi compito dell’istituto effettuare gli accertamenti del caso per valutare se indennizzare il lavoratore.
Ultimo aggiornamento 21-8-2025
